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CIGS E SOCIETA SAS


WOLF

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salve a tutti

ora sono in cigs,vorrei aprire un bar e vorrei quindi fare una societa sas con mia moglie(io accomandante,mia moglie accomandataria,quindi lei è la titolare della societa e risponde illimitatamente),percio se io stipulo dal notaio la suddetta societa,mia moglie per la societa apre la partita iva,la societa pero ancora non è occupata quindi ancora non ci lavoriamo nel bar,cosi facendo andrò a perdere la mobilita e semmai tutto il compenso dell'unica soluzione per la mobilita???oppure devo prima licenziarmi dalla ditta,iscrivermi alla lista delle mobilità presso il centro per l'impiego ,nel momento in cui andro in mobilita dovrò fare la richiesta dell'unica soluzione della mobilita all'inps, in contemporanea stipulare la societa e di conseguenza aprire la p.iva???spero di essermi stato spiegato...

cosa posso fare???

il problema e che devo fare il piu velocemente possibile quindi se qualcuno mi puo dare un'idea buona...

grazie francesco

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Allora cominciamo con il dire che la CIGS è una prestazione economica erogata dallo Stato per sopperire alla temporanea impossibilità di talune imprese di impiegare totalmente o parzialmente i propri dipendenti. La finalità ultima dovrebbe quindi essere quella di condurre ad un rinnovato impiego del lavoratore nell'organico dell'impresa, una volta superata la situazione di contingente difficoltà.

Premesso il senso di questo trattamento, risulta, quindi, più agevole rispondere alla sua domanda. Se ho ben compreso quello che lei mi chiede fondamentalmente è stabilire se sia possibile cumulare il reddito derivante dall'esercizio di impresa con quello da CIGS. La risposta è sicuramente negativa, ma nel senso che vado a precisarle.

In realtà il nostro ordinamento non prevede un automatico decadimento dal beneficio della CIGS non appena il lavoratore inizi a dedicarsi ad altra attività. Il suo svolgimento è possibile, ma comporta una precisa conseguenza, ovvero la decurtazione del nuovo reddito dall'importo erogato dallo Stato.

In pratica, viene detratta dall'integrazione salariale ogni attività lavorativa di ripiego svolta nel frattempo dal lavoratore, il quale deve darne comunicazione alla sede provinciale dell'INPS. Le preciso, inoltre, che la mancata comunicazione di tale informazione fa venir meno il diritto al percepimento dell'integrazione.

Analizzando più da vicino il suo problema e, quindi, riferendoci alla particolare natura del reddito conseguente all'adesione ad una s.a.s., la giurisprudenza è stata piuttosto chiara nel dichiarare i due redditi non cumulabili (proprio in riferimento alla qualità di accomandante si veda Cass. Pen. 12/05/1994 ed ancora Cass. 14/12/1987 n. 9244, in Orient. Giur. Lav., 1988, 749).

Particolare è poi il caso del cassaintegrato che lavori per i propri familiari. Anche questa ipotesi è stata risolta negativamente dal disposto dall’art. 8, 4° comma, L. n. 160/1988 che dispone appunto l’incumulabilità con la semplice attività anche se non remunerata.

In conclusione quindi la sua partecipazione in veste di accomandante le comporterebbe la perdita della CIGS in misura corrispondente al reddito che da detta attività riuscirebbe a trarre.

Un saluto.

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grazie avvocato per la risposta

forse mi spiego meglio...posso cmq fare una societa non operante durante la cigs,in modo tale che quando mi finisce la durata della cigs o licenziandomi,non perdo poi la mobilità???ora che sono in cigs,formo una societa non operante,il giorno dopo al licenziamento,faccio la richiesta per ottenere la mobilita in un'unica rata,dopo fatto questo faccio sapere alla camera di commercio e all'inps che la societa formata prima passa da non operante a operante,questa soluzione potrebbe essere corretta???

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Come le accennavo, pur essendovi dei dubbi sul punto, in linea di massima la CIGS è incompatibile con altre attività economiche nella misura in cui queste ultime producono reddito. Se la società si mantiene inattiva non dovrebbe produrre reddito, ergo non dovrebbero esserci decurtazioni sulla CIGS. Per quanto riguarda la possibile erogazione di una indennità di mobilità vanno fatte due precisazioni: 1) il percepimento dell'indennità scaturisce dal licenziamento fatto dall'impresa a danno del lavoratore e non anche all'ipotesi di dimissioni di quest'ultimo; 2) per quanto riguarda la possibile compatibilità tra mobilità e lavoro autonomo con la sentenza n. 646 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l'indennità di mobilità spetta anche al lavoratore che pur essendo iscritto nelle liste di mobilità prosegua nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, a condizione che tale attività fosse preesistente al licenziamento e alla successiva iscrizione alle liste.

Lei dai suoi discorsi anche se mi parla di licenziamento sembra fare riferimento all'ipotesi in cui sia lei stesso a comunicare le sue dimissioni all'impresa. In questo caso non avrebbe diritto a percepire la mobilità.

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avvocato la ringrazio nuovamente per le vostre risposte

preciso:5 mesi fa la mia azienda per cessione di attivita ha messo tutti i dipendenti(54 persone)in cassa integrazione straordinaria,fino a dicembre 2010;la clausola della cigs e che chi vuole puo andare in mobilita volontaria(max 16 persone)con un indennizzo da parte della stessa azienda(tipo bonus di uscita)in modo tale che se vanno via queste 16 persone si avra un prolungamento di un'altro anno di cigs,quindi fino a dicembre 2011...fatti due conti se io vado in mobilita volontaria potrei percepire l'indennizzo dell'azienda e tutta la mobilita in un'unica rata(quest'ultimo solo se creo un'impresa autonoma oppure come nel mio caso società),quindi se io ora faccio una societa non ooperante,poi mi licenzio e vado in mobilita volontaria,poi andro a perdere tutta la mobilita(mobilita in un'unica rata)???grazie

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