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REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI


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II regime di contabilità semplificata è il regime contabile naturale per gli esercenti arti o professioni a prescindere dal volume d'affari; è tuttavia consentito optare per il regime ordinario (articolo 3, Dpr 695/96).

Le scritture contabili previste sono:

  • registro delle somme percepite e delle spese sostenute, nel quale devono essere annotati cronologicamente, entro sessanta giorni, gli incassi ricevuti o i pagamenti effettuati, oltre alle quote di ammortamento e, globalmente, le spese per lavoro dipendente, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
  • registri Iva acquisti e vendite
  • scritture contabili obbligatorie ai fini della legislazione sul lavoro.

In alternativa, è possibile istituire i soli registri Iva (acquisti e fatture emesse) da integrare con le operazioni rilevanti ai soli fini delle imposte sul reddito e con l'indicazione, a fine esercizio, degli incassi e pagamenti non effettuati e relativi a operazioni già annotate.

Di contro, negli esercizi successivi si dovrà procedere all'annotazione degli incassi e dei pagamenti relativi a compensi e spese contabilizzati negli esercizi precedenti.

Nel caso di esercizio dell'opzione per il regime di contabilità ordinaria i registri obbligatori da tenere sono:

  • registro cronologico dei componenti di reddito e dei relativi movimenti finanziari (giornalmastro in partita semplice), in cui annotare, entro sessanta giorni, le operazioni che generano componenti positivi o negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito di attività professionale, compresi gli utilizzi delle somme percepite, anche se estranei all'attività svolta. In tale registro potranno essere indicate anche le somme ricevute in deposito riprendendo i dati comunque indicati anche nel relativo registro delle somme in deposito. Vanno altresì registrate le relative movimentazioni finanziarie di incasso o pagamento inerenti i componenti registrati e gli estremi dei conti bancari utilizzati per le tali movimentazioni
  • registri Iva, sostituibili in ogni caso con le annotazioni, nei termini previsti dalla normativa Iva, nel registro cronologico dei componenti di reddito e dei relativi movimenti finanziari
  • registro cespiti ammortizzabili, anch'esso non obbligatorio in quanto sostituibile con le annotazioni sul registro Iva acquisti
  • scritture contabili obbligatorie ai fini della legislazione sul lavoro.

Il reddito per gli esercenti arti e professioni optanti per il regime di contabilità ordinaria è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Tuir: è dato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, percepiti nel periodo d'imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso, nell'esercizio dell'arte o della professione(57).

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