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REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA


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Sono soggette al regime di contabilità semplificato, a prescindere dall'attività svolta, le imprese individuali esercitate anche sotto forma di imprese familiari e quelle collettive esercitate sotto forma di società di persone e assimilate che, nell'anno precedente a quello in corso, e relativamente a dette attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti(50):

  • per le imprese esercenti attività di prestazione di servizi, 309.874,14 euro
  • per le imprese esercenti attività diverse dalla prestazione di servizi, quali la cessione di beni, 516.456,90 euro.

Nel caso di svolgimento contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, il limite dei ricavi per essere considerate imprese "minori" varia a seconda che l'imprenditore tenga una contabilità unica ovvero contabilità separate per ogni attività.

Nel caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate, si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi, pertanto, il limite da prendere in considerazione è sempre di 516.456,90 euro.

Nel caso invece di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, si deve considerare l'ammontare dei ricavi relativo all'effettiva attività prevalente, individuati con riferimento a quella che ha conseguito il maggiore ammontare dei ricavi (quindi, se prevalente è l'attività di prestazione di servizi il limite è di 309.874,14 euro, altrimenti 516.456,90 euro).

L'ammontare dei ricavi va ragguagliato all'anno, in relazione ai mesi di esercizio dell'attività nell'esercizio precedente, oppure ragguagliando quelli presunti dichiarati in sede di apertura della partita Iva, ai mesi di apertura nell'anno.

La contabilità semplificata, se non vengono superati i suddetti limiti di ricavi, si protrae di anno in anno, salvo opzione per regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente. Se nell'anno precedente sono stati superati i limiti, l'impresa deve adottare la contabilità ordinaria. Ugualmente, deve essere riadottata la contabilità semplificata a partire dall'esercizio successivo a quello in cui i ricavi non hanno superato i limiti previsti.

Le imprese minori non sono obbligate a redigere bilancio, ma devono tenere le seguenti scritture contabili:

  • registri Iva integrati con le operazioni non soggette a Iva, ma rilevanti per la determinazione del reddito. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, devono essere annotate nel registro Iva acquisti: rettifiche di costi e ricavi in applicazione del principio di competenza (ratei o risconti, fatture da emettere o fatture da ricevere, plusvalenze, minusvalenze per cessione cespiti, sopravvenienze, ammortamenti, spese relative a più esercizi, accantonamenti), valore delle rimanenze finali, con indicazione analitica sia delle quantità, sia dei valori per singole categorie di beni. In alternativa, prospetto dettagliato delle rimanenze da allegare al registro Iva acquisti
  • registro beni ammortizzabili o annotazioni relative agli stessi nei registri Iva acquisti. E' possibile non tenere il registro dei beni ammortizzabili purché l'imprenditore sia in grado di fornire all'Amministrazione finanziaria, ordinati e in modo sintetico, gli stessi dati che devono risultare dal registro stesso;
  • scritture contabili per i sostituti d'imposta relative ai dipendenti (libro paga e libro matricola)
  • registri previsti da leggi speciali (ad esempio, di pubblica sicurezza, sanitarie, eccetera).

Sono pertanto esonerate dalla tenuta di altre scritture, quali il libro giornale, il libro degli inventari, le scritture ausiliarie degli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, le scritture ausiliarie di magazzino.

Se le imprese minori effettuano solamente operazioni non soggette a Iva, devono tenere un apposito registro dove annotare l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese.

Le imprese normalmente assoggettate al regime di contabilità semplificata possono optare per il regime di contabilità ordinario(51). Le modalità di esercizio dell'opzione per regime ordinario si applicano generalmente anche con riferimento agli altri diversi regimi contabili e di determinazione dell'imposta previsti in materia di imposte dirette e Iva. L'opzione (e la revoca) si desume dal comportamento concreto posto in essere in modo inequivocabile dal contribuente e consistente nell'adozione del regime contabile prescelto (o del regime di determinazione dell'imposta) e nel corretto adempimento dei relativi obblighi. È inoltre previsto l'obbligo di inviare una comunicazione all'Amministrazione finanziaria, ma il mancato rispetto dello stesso comporta solamente una violazione formale che è sanzionata (da 258 a 2.065 euro) solo se arreca pregiudizio all'azione di controllo dell'Amministrazione, mentre non determina l'inefficacia della scelta concretamente operata. In particolare, la comunicazione delle opzioni o delle revoche esercitate si effettua, anche nel caso di inizio attività, nella prima dichiarazione Iva ovvero nella dichiarazione unificata da presentare successivamente alla scelta operata.

I soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva, nel caso in cui l'esonero permanga anche a seguito dell'opzione, devono comunicare l'opzione con le stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello di dichiarazione annuale Iva(52).

Di regola il comportamento concreto è valido se è posto in essere fin dall'inizio dell'anno o dell'attività. In particolare, l'opzione per il regime contabile ha effetto da tale data e vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un anno. Successivamente resta valida per ciascun anno, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Nel caso di passaggio dal regime semplificato a quello ordinario, deve essere redatto un prospetto delle attività e delle passività esistenti all'inizio del periodo di imposta. Detto prospetto, compilato in forma autonoma o inserito nel libro degli inventari, deve essere redatto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente(53).

In esso devono necessariamente essere individuati con precisione i beni appartenenti all'impresa alla data di inizio del periodo d'imposta e va effettuata la loro valutazione sulla base dei criteri di cui al Dpr 689/1974.

Per le imprese minori in contabilità semplificata, il reddito imponibile è determinato dalla differenza fra i ricavi e i costi dell'esercizio, rettificata con componenti positivi o negativi distintamente indicati dalla legge.

Poiché non è prevista la redazione del bilancio, il reddito si determina compilando l'apposito quadro annesso al modello di dichiarazione dei redditi. Se l'impresa minore opta per il regime contabile ordinario, anche il reddito è determinato con le modalità ordinarie.

Più precisamente, il reddito d'impresa viene determinato sottraendo dai componenti positivi di reddito le spese deducibili documentate sostenute nel periodo, le esistenze iniziali (rimanenze dell'esercizio precedente), le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni strumentali e crediti.

Da tale importo possono essere dedotte:

  • le quote d'ammortamento dei beni materiali e immateriali, sia ordinarie che anticipate, se annotate nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro Iva acquisti o fornite in forma sistematica su richiesta dell'Amministrazione finanziaria
  • le spese di manutenzione e riparazione relative a beni strumentali nei limiti di cui all'articolo 102 del Tuir
  • le quote d'accantonamento dei fondi di quiescenza e previdenza a condizione che risultino nel registro Iva acuisti o nell'apposito registro per coloro che effettuano solo operazioni non soggette a Iva.

Il risultato ottenuto costituisce il reddito d'esercizio.

Nel caso in cui si verifichi una perdita, questa potrà essere compensata con il reddito complessivo dell'anno in cui è conseguita. L'eventuale eccedenza non potrà essere riportata negli anni successivi.

Sono previste per alcune categorie d'imprese in contabilità semplificata possibilità d'abbattimento forfetario del reddito(54). Si tratta di imprese autorizzate all'autotrasporto merci per conto terzi, distributori di carburante, imprese di intermediazione e rappresentanza di commercio, somministrazione di pasti e bevande da alberghi, bar, ristoranti ed esercizi similari, esclusi quelle di sole bevande(55), somministrazione di pasti e bevande rese da mense aziendali e mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e beneficenza, prestazioni alberghiere, comprese quelle rese da complessi recettivi complementari a carattere turistico-sociale di cui alla legge n. 326/1958.

Tali imprese possono dedurre dal reddito sopra indicato una percentuale forfetaria di spese non documentate, calcolate, applicando ai ricavi dichiarati, le seguenti percentuali(56):

  • 3% fino a 6.197,48 euro
  • 1% oltre i 6.197,48 fino a 77.468,53 euro
  • 0,50% oltre i 77.468,53 fino a 92.962,24 euro.

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