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detrazione fiscale - autofattura


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Salve Michela, ho una società di Recupero Crediti su Roma.

Quando non riusciamo a recuperare i crediti dei nostri clienti attiuamo la cessione prosoluto dell'insoluto; ovvero gli compriamo il credito ad una percentuale irrisoria (0.5%) e, fatte le dovute verifiche, attestiamo che il credito è inesigibile (o similare).

In tal modo i nostri clienti hanno quantomeno un beneficio fiscale portando in detrazione l'iva già pagata sulle fatture insolute.

La domanda che vengo a porti è la seguente.

Poniamo il caso che una azienda (A) fatturi al sig. B, dei macchinari che precedentemente erano in conto visione, e di seguito il sig. B renda il macchinario in conto visione ed emetta quindi ddt (bolla di trasporto) e fattura all'azienda A. Non potendo pagare, A detrae i costi di altre fatture fatte nel tempo al sig B come titolo di pagamento.

A questo punto B ha ancora una parte della fattura del reso che va pagata, posso attuare una cessione del credito insoluto (o parsialmente soluto) per il sig. B essendo certo che A non può pagare la restante parte della fattura inevasa?

se fosse una fattura normale non avrei problemi nel farlo.. ma in caso di fattura di reso non so.

attendo tue nuove,

Grazie

Ermes Finanza s.r.l.

06.45494008

info@ermesfinanza.com

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Sinceramente non ho capito molto bene la domanda. Che intende per fattura di reso?

abbiamo un tizio A che vende una cosa ad un altro tizio B e gli emette una fattura. A questo punto B cosa fa? restituisce il bene per sopravvenuti accordi? a quel punto è A a emettere una nota di credito a storno della precedente fattura.

Oppure B rivende il bene ad A e a quel punto gli deve emettere una fattura di vendita.

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Salve,

se ho ben capito l'operazione doveva essere strutturata in questo modo:

1) soggetto A cede a B un bene in conto vendita e quindi se il bene non viene restituito entro un anno dalla data di consegna scatta l'obbligo per A di fatturare il bene ceduto (art. 6/633);

2) soggetto B restituisce il bene ricevuto in conto vendita ed emette una nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72 (ovvero se a seguito della registrazione della fattura si verifica un fatto che rende nulla l’operazione, ad esempio la rescissione o l’annullamento del contratto tali da determinare una variazione in aumento o in diminuzione deve essere emessa una nota di variazione).

Platone cosa ne pensi??

saluti

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Sinceramente non ho capito molto bene la domanda. Che intende per fattura di reso?

abbiamo un tizio A che vende una cosa ad un altro tizio B e gli emette una fattura. A questo punto B cosa fa? restituisce il bene per sopravvenuti accordi? a quel punto è A a emettere una nota di credito a storno della precedente fattura.

Oppure B rivende il bene ad A e a quel punto gli deve emettere una fattura di vendita.

il fatto è che A non emette la nota di credito, quindi B rimane senza la possibilità di levarsi dall'impiccio le macchine e oltretutto essando passati i tempi di legge non può neanche non pagare..

ora i clienti sono più di uno (divisi per gruppi li chiamiamo B1eB2)

B1 chi ha ha fatto la bolla di reso

B2 chi NON fatto la bolla di reso

mentre i B1 aspettano solo che la macchina vada ripresa (e poi la nota di credito a saldo dei debito contratti)

i B2 DEVONO pagare la macchina che non hanno reso nei tempi di legge, giusto?

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Salve,

se ho ben capito l'operazione doveva essere strutturata in questo modo:

1) soggetto A cede a B un bene in conto vendita e quindi se il bene non viene restituito entro un anno dalla data di consegna scatta l'obbligo per A di fatturare il bene ceduto (art. 6/633);

2) soggetto B restituisce il bene ricevuto in conto vendita ed emette una nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72 (ovvero se a seguito della registrazione della fattura si verifica un fatto che rende nulla l’operazione, ad esempio la rescissione o l’annullamento del contratto tali da determinare una variazione in aumento o in diminuzione deve essere emessa una nota di variazione).

Platone cosa ne pensi??

saluti

grazie Michela, sempre precisa e puntuale!

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il fatto è che A non emette la nota di credito, quindi B rimane senza la possibilità di levarsi dall'impiccio le macchine e oltretutto essando passati i tempi di legge non può neanche non pagare..

ora i clienti sono più di uno (divisi per gruppi li chiamiamo B1eB2)

B1 chi ha ha fatto la bolla di reso

B2 chi NON fatto la bolla di reso

mentre i B1 aspettano solo che la macchina vada ripresa (e poi la nota di credito a saldo dei debito contratti)

i B2 DEVONO pagare la macchina che non hanno reso nei tempi di legge, giusto?

che intende con i tempi di legge? che io sappia non esistono dei tempi di legge entro cui la cosa deve essere restituita per evitare il pagamento (salvo il diritto di recesso). Per queste cose generalmente sono le parti ad accordarsi nel contratto di vendita. Diverso è il discorso della fattura. Perchè se si manda il bene ad un altro soggetto senza venderlo (conto visione) scatta l'anno di tempo, nel senso che scaduto l'anno o il bene torna dal proprietario o questi deve emettere fattura e versare l'iva a prescindere dal fatto che il cliente gliel'abbia pagata o meno. Dal giorno di questa fattura le parti possono accordarsi per far venir meno l'operazione emettendo una nota di variazione a storno della vendita. Questa nota di variazione se è effettuata entro un anno dalla fattura di vendita potrà essere fatta con iva, oltre l'anno è fuori campo iva e il primo cedente non la recupera più
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