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contributi inps


mirko91

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Buongiorno,

le allego di seguito la risposta della Direzione Centrale Entrate dell'INPS in merito alla richiesta di chiarimenti sull'obbligo contributivo di un maestro di sci.


"In considerazione delle richieste di chiarimenti formulate da talune sedi in merito all’obbligo contributivo dei maestri di sci in considerazione della stagionalità dell’attività prestata, si espongono di seguito i criteri a cui attenersi.


Preliminarmente si conferma l’ambito di operatività dell’art. 29 della l. 3 giugno 1975, n. 160, che esplicitamente ricomprende la categoria dei maestri di sci tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti allorché l’attività sia svolta in forma autonoma anche per il tramite di una associazione tra professionisti.


Con riferimento al carattere della stagionalità, si rimanda a quanto previsto dalla circolare 147/04 e si ricorda che i maestri di sci iscritti alla gestione commercianti, anche qualora abbiano lo status di studenti o pensionati in assenza di altra attività lavorativa che faccia venir meno il requisito della prevalenza, rientrano nell'obbligo di iscrizione per l'intero anno secondo le regole generali della gestione o comunque fino alla data di cessazione dell’attività in CCIAA.


Ne consegue che l’obbligo contributivo non può venire meno pur in presenza di una eventuale sospensione ovvero se la società diventa inattiva senza però cessare in CCIAA.


Un ragionamento diverso va fatto per i soggetti che non sono iscritti in CCIAA e non hanno quindi una struttura imprenditoriale di cui necessariamente occuparsi anche nella restante parte dell'anno: essi possono attestare l’eventuale cessazione dell’attività al termine della stagione invernale, presentando domanda di cancellazione tramite il modulo on-line.


In tale ipotesi la sede è tenuta ad effettuare la cancellazione medesima a meno che non se ne dimostri in altro modo l'infondatezza.


Si precisa che la contestuale sussistenza di un partita IVA attiva per l’attività che determina l’iscrizione testimonia la continuazione dell’attività e pertanto non può essere dato seguito alla domanda di cancellazione."


Saluti


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Buongiorno,
le allego di seguito la risposta della Direzione Centrale Entrate dell'INPS in merito alla richiesta di chiarimenti sull'obbligo contributivo di un maestro di sci.

"In considerazione delle richieste di chiarimenti formulate da talune sedi in merito all’obbligo contributivo dei maestri di sci in considerazione della stagionalità dell’attività prestata, si espongono di seguito i criteri a cui attenersi.

Preliminarmente si conferma l’ambito di operatività dell’art. 29 della l. 3 giugno 1975, n. 160, che esplicitamente ricomprende la categoria dei maestri di sci tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti allorché l’attività sia svolta in forma autonoma anche per il tramite di una associazione tra professionisti.

Con riferimento al carattere della stagionalità, si rimanda a quanto previsto dalla circolare 147/04 e si ricorda che i maestri di sci iscritti alla gestione commercianti, anche qualora abbiano lo status di studenti o pensionati in assenza di altra attività lavorativa che faccia venir meno il requisito della prevalenza, rientrano nell'obbligo di iscrizione per l'intero anno secondo le regole generali della gestione o comunque fino alla data di cessazione dell’attività in CCIAA.

Ne consegue che l’obbligo contributivo non può venire meno pur in presenza di una eventuale sospensione ovvero se la società diventa inattiva senza però cessare in CCIAA.

Un ragionamento diverso va fatto per i soggetti che non sono iscritti in CCIAA e non hanno quindi una struttura imprenditoriale di cui necessariamente occuparsi anche nella restante parte dell'anno: essi possono attestare l’eventuale cessazione dell’attività al termine della stagione invernale, presentando domanda di cancellazione tramite il modulo on-line.

In tale ipotesi la sede è tenuta ad effettuare la cancellazione medesima a meno che non se ne dimostri in altro modo l'infondatezza.

Si precisa che la contestuale sussistenza di un partita IVA attiva per l’attività che determina l’iscrizione testimonia la continuazione dell’attività e pertanto non può essere dato seguito alla domanda di cancellazione."

Saluti

capisco che nonostante lavoro solo qualche mese è come se fosse un anno... ma il mio dubbio è sui costi fissi inps che non tengono conto del reddito ma bensì solo se si è iscritti in CCIAA non è strano ?

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Salve,

la gestione commercianti prevede che debbano essere versati i contributi su un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).

Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).

Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).

I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile.

Attualmente, il contributi fisso minimo annuo ammonta ad euro 3.347,59 (3.340,15 IVS + 7,44 maternità).

Saluti

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