goldrek Posted February 8, 2013 Share Posted February 8, 2013 Salve, siamo tre ragazzi con tantissime idee ma altrettanta confusione. Abbiamo pensato di aprire una associazione per cercare di esaudire in qualche modo il nostro ambizioso progetto di alleviare le sofferenze ai bambini malati. Per fare ciò avevamo pensato che il modo migliore era quello di avviare un ente no profit anche magari sfruttando qualche aiuto comunale se possibile. Già avevamo le idee confuse ma leggendo nei vari forum o siti ad hoc abbiamo finito per non capirci più nulla. Volevamo sapere cosa dobbiamo fare ovvero costituire un'associazione non riconosciuta o riconosciuta? quali sono le principali differenze? o forse sarebbe meglio una fondazione? può essere utile la onlus e quali sono i vantaggi? Come dobbiamo procedere per la costituzione? Insomma tutto ciò che può essere utile per avviare la nostra attività. Grazie in anticipo a chi mi risponderà Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilcommercialistaonline Posted February 12, 2013 Share Posted February 12, 2013 Salve e benvenuto nel forum. La legge italiana offre diverse alternative per poter realizzare il tuo progetto, tra cui: - le associazioni riconosciute sono quelle alle quali la competente autorità ha concesso il riconoscimento, che si ottiene con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura. Esse devono costituirsi per atto pubblico e anche la disciplina successiva è soggetta a vincoli particolari; infatti, il legislatore prevede particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, nonchè di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni. In compenso però il riconoscimento comporta l'acquisizione della personalità giuridica ovvero principalmente una responsabilità limitata al patrimonio associativo per le obbligazioni dell'ente. Per ottenere il riconoscimento occorre avere un patrimonio congruo rispetto ai fini associativi. Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici. - le associazioni non riconosciute, non hanno personalità giuridica e quindi non godono dell'autonomia patrimoniale perfetta per cui delle obbligazioni dell'ente ne rispondono anche coloro che hanno convenuto ed effettuato l'operazione in nome e per conto dell'ente. Per la costituzione dell'associazione è sufficiente una scrittura privata registrata. - le fondazioni sono un ente per lo più costituito da un'unica persona che destina una certa somma o un patrimonio per il raggiungimento di uno scopo definito, di regola altruistico o comunque ideale. Fondamentale quindi, oltre allo scopo, è la sussistenza di un determinato patrimonio: a differenza delle associazioni non si riscontra la presenza di un gruppo di associati, ma solo di un'organizzazione che gestisca il patrimonio di cui è dotata per le finalità prefissate. Manca quindi un?assemblea degli associati e preminente rimane la volontà del fondatore. - le onlus, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, non costituiscono una tipologia di enti a sé stanti: è però previsto che determinate categorie di soggetti, quali le associazioni, riconosciute o non, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica possano divenire Onlus, ove ricorrano specifici presupposti e siano rispettate determinate condizioni (è obbligatorio che lente, che deve utilizzare lacronimo Onlus posposto alla propria denominazione, sia retto da un atto costitutivo o da uno statuto redatti per atto pubblico, ovvero per scrittura privata autenticata o registrata il quale deve tassativamente contenere delle clausole disposte dalla legge, quali la previsione della democraticità della struttura, il divieto di distribuzione di utili e lobbligo di impiegarli per gli scopi di utilità sociale, come scopo deve perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale e la propria attività deve spaziare in uno o più dei campi previsti dalla legge: assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dellambiente; promozione della cultura e dellarte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale). In compenso numerosi e penetranti sono i benefici fiscali connessi alla scelta di questa particolare struttura, per le Onlus sono quindi previste forti agevolazioni in tema di imposte indirette ed Iva, mentre sono esenti dal pagamento dellimposta di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dallimposta sulle donazioni, dallimposta sugli spettacoli e in materia di tributi locali. Infine sono previste facilitazioni in materia di imposta di registro e per lotterie, tombole, banchi e così via. Chiarito quali sono le differenze occorre prima scegliere la forma da adottare e successivamente procedere alla sua costituzione in quanto sono previste formalità diverse a seconda del tipo di struttura che si intende adottare (atto pubblico, scrittura privata registrata o autenticata). Saluti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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