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Il regime fiscale agevolato per le nuove attività


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Per incoraggiare le nuove iniziative produttive, la Finanziaria per il 2001 (art. 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000) ha previsto, in favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo, uno specifico regime fiscale agevolato.

Esso è applicabile per il primo periodo d’imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI RICHIESTE

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:

  • il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un’impresa familiare;

  • il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale;

  • l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l’attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;

  • è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:
    - per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro;
    - per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;

Casi particolari: in caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d'imposta. La somma dei ricavi o dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti.

Qualora un contribuente subentri in un’attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i limiti dei compensi e dei ricavi non devono essere stati superati dal precedente titolare nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si subentra.

  • occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del regime fiscale di favore, le agevolazioni consistono in:

a) riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento dell'imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi con il modello “F24” (indicando il codice tributo 4025). Il reddito di lavoro autonomo o d'impresa, giacché soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef;

ATTENZIONE

L'imposta è sostitutiva solo dell’Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell’acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto).

Per le imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa realizzato.

b ) semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l'esonero dai seguenti obblighi contabili:

- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’imposta

regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta sul valore aggiunto (Iva);

- liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva (in pratica, quelli previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100);

ATTENZIONE

Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche).

Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l’obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali.

c) non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto;

d) assistenza gratuita fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate: è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell’Unico, liquidazione dei tributi, ecc.);

e) concessione di un credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che per usufruire dell’assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo di 309,87 euro.

Durata e comunicazione dell’opzione

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi.

I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello:

• in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa;

• entro 30 giorni dall’inizio del periodo d’imposta (per i due periodi d’imposta successivi a quello d’inizio).

La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all’Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di “Tutoraggio”).

Riepilogo

contribuenti ammessi: persone fisiche, imprese familiari

vantaggi: tassazione ridotta, semplificazioni contabili

richiesta e revoca: istanza all’Agenzia delle Entrate

decadenza: se si superano i limiti di compensi e/o ricavi

Decadenza

L’unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:

  • • dal periodo d’imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell’agevolazione (vedi lettera d a pag. 29); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato;

  • • a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.

L’eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato.

UN AIUTO PER LE PICCOLE IMPRESE: IL “TUTORAGGIO”

Come già accennato, per coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (persone fisiche e imprese familiari), sempre che possiedano i requisiti richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 13 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e per le imprese che adottano il regime sostitutivo per le attività marginali, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un importante servizio: il “Tutoraggio”.

CREDITO D’IMPOSTA

A favore dei contribuenti che intendono avvalersi del servizio di tutoraggio, poiché per trasmettere i dati devono necessariamente dotarsi di un computer (con modem e stampante), è stata prevista la concessione di un credito d’imposta nella misura del 40% del prezzo d’acquisto delle apparecchiature informatiche e degli accessori idonei alla connessione telematica.

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Per incoraggiare le nuove iniziative produttive, la Finanziaria per il 2001 (art. 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000) ha previsto, in favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo, uno specifico regime fiscale agevolato.

Esso è applicabile per il primo periodo d’imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI RICHIESTE

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:

  • il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un’impresa familiare;

  • il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale;

  • l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l’attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;

  • è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:
    - per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro;
    - per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;

Casi particolari: in caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d'imposta. La somma dei ricavi o dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti.

Qualora un contribuente subentri in un’attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i limiti dei compensi e dei ricavi non devono essere stati superati dal precedente titolare nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si subentra.

  • occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del regime fiscale di favore, le agevolazioni consistono in:

a) riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento dell'imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi con il modello “F24” (indicando il codice tributo 4025). Il reddito di lavoro autonomo o d'impresa, giacché soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef;

ATTENZIONE

L'imposta è sostitutiva solo dell’Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell’acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto).

Per le imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa realizzato.

b ) semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l'esonero dai seguenti obblighi contabili:

- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’imposta

regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta sul valore aggiunto (Iva);

- liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva (in pratica, quelli previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100);

ATTENZIONE

Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche).

Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l’obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali.

c) non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto;

d) assistenza gratuita fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate: è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell’Unico, liquidazione dei tributi, ecc.);

e) concessione di un credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che per usufruire dell’assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo di 309,87 euro.

Durata e comunicazione dell’opzione

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi.

I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello:

• in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa;

• entro 30 giorni dall’inizio del periodo d’imposta (per i due periodi d’imposta successivi a quello d’inizio).

La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all’Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di “Tutoraggio”).

Riepilogo

contribuenti ammessi: persone fisiche, imprese familiari

vantaggi: tassazione ridotta, semplificazioni contabili

richiesta e revoca: istanza all’Agenzia delle Entrate

decadenza: se si superano i limiti di compensi e/o ricavi

Decadenza

L’unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:

  • • dal periodo d’imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell’agevolazione (vedi lettera d a pag. 29); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato;

  • • a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.

L’eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato.

UN AIUTO PER LE PICCOLE IMPRESE: IL “TUTORAGGIO”

Come già accennato, per coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (persone fisiche e imprese familiari), sempre che possiedano i requisiti richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 13 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e per le imprese che adottano il regime sostitutivo per le attività marginali, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un importante servizio: il “Tutoraggio”.

CREDITO D’IMPOSTA

A favore dei contribuenti che intendono avvalersi del servizio di tutoraggio, poiché per trasmettere i dati devono necessariamente dotarsi di un computer (con modem e stampante), è stata prevista la concessione di un credito d’imposta nella misura del 40% del prezzo d’acquisto delle apparecchiature informatiche e degli accessori idonei alla connessione telematica.

Combinazione, io ho sposato il regime NIP, appunto per queste "agevolazioni" e, per questo primo anno, rientro nel plafond del volume d'affari massimo. Ho sentito dire che, però, si deduce ben poco, specialmente in fatto di IVA. Ma verba volant, quindi, chiedo a codesto autorevole studio così disponibile e trasparente: a parità di codice di attività, se ci sono e quali sono queste differenziazioni? :blink:

Vincent

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Salve Vincent,

dal punto di vista di detraibilità non cambia proprio nulla: ciò che è detraibile per un contribuente assoggettato alla tassazione ordinaria è ugualmente detraibile per colui che adotta il NIP.

Le differenze riguardano l'esonero dal versamento dell'acconto IVA e dalle liquidazioni periodiche: infatti il versamento dell'IVA è annuale ovvero in sede di dichiarazione.

Saluti

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  • 4 weeks later...

Ritornando sul regime NIP, e il tetto dei 30.941 euro annui (vado a memoria, ma più o meno ...), vale per l'anno solare? Mi spiego: si calcola quello che è stato fatturato fino al 31 dicembre, quindi indipendentemente se l'attività è iniziata a inizio anno o a metà anno o l'ultimo mese o .... viene "ragguagliata" (così ho sentito dire da un commercialista ...) a intero anno, tipo media mensile diviso i mesi lavorati moltiplicato dodici?

Credo sapere la risposta, ma ecco un'altra domanda mooolto più importante:

Il conteggio del volume d'affari da gennaio a dicembre è sulle fatture emesse (indipendentemente dall'essere state onorate o no) o sull'incassato effettivo nell'anno ?

beh ... son tornato alla grande no?

Ciao, Michela

Vincent

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Salve Vincent,

il regime agevolato per le nuove attività produttive prevede un limite massimo di compensi realizzati nell'anno (per i lavoratori autonomi è pari ad € 30.987,41).

Il periodo di riferimento per il calcolo della soglia è l'anno solare ovvero dal 01 gennaio al 31 dicembre indipendentemente dalla data di inizio attività.

Saluti

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Ritornando sul regime NIP, e il tetto dei 30.941 euro annui (vado a memoria, ma più o meno ...), vale per l'anno solare? Mi spiego: si calcola quello che è stato fatturato fino al 31 dicembre, quindi indipendentemente se l'attività è iniziata a inizio anno o a metà anno o l'ultimo mese o .... viene "ragguagliata" (così ho sentito dire da un commercialista ...) a intero anno, tipo media mensile diviso i mesi lavorati moltiplicato dodici?

Credo sapere la risposta, ma ecco un'altra domanda mooolto più importante:

Il conteggio del volume d'affari da gennaio a dicembre è sulle fatture emesse (indipendentemente dall'essere state onorate o no) o sull'incassato effettivo nell'anno ?

beh ... son tornato alla grande no?

Ciao, Michela

Vincent

come non detto ha già risposto michela
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come non detto ha già risposto michela

Quindi, Platone/Michela, sempre allineati, suppongo che, se dovessi emettere una fattura il 2 gennaio 2008 (il primo è Capodanno!!!) per un'attività svolta l'anno precedente, immagino che l'ammontare imponibile non venga conteggiato per il volume d'affari del 2007, ma nel volume del 2008, anche se l'attività è (ovviamente) stata svolta nel 2007, giusto ?

Vincent

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  • 1 month later...

HO LETTO DI TUTTO SUL REGISME FISCALE AGEVOLATO SENZA TROVARE RIPOSTA AL MIO DUBBIO. IL LIMITE DI 30MILA E ROTTI EURO ANNO E' DA RAPPORTARE AL MINOR PERIODO ? OVVERO, SE HO APERTO LA PARTITA IVA IL PRIMO LUGLIO POSSO COMUNQUE FATTURATE 30.000 EURO ENTRO IL 31.12 E RESTARE IN REGIME AGEVOLATO OPPURE IL MIO "LIMITE" SI DIMEZZA, PER IL PRIMO ANNO, IN FUNZIONE DEI 6 MESI DI ATTIVITA' ?

AVREI DAVVERO BISOGNO DI UNA RISPOSTA PRECISA, QUALSIASI ESSA SIA

GRAZIE A TUTTI E A PRESTO

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