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Apertuta partita iva con il regime dei contribuenti minimi


Dracula

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Qualcuno può fornirmi gentilmente delle informazioni a riguardo?

Del tipo:

Procedimento e Costi di apertura;

Eventuali spese agggiuntive per il mantenimento della stessa;

Vantaggi e Svantaggi....

Grazie a tutti

Salve,

benvenuto nel forum.

I contribuenti che aderiscono a questo regime non sono più tenuti a versare l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, l’IVA e l’IRAP.

Il nuovo regime prevede l’applicazione solo di un’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.

Il calcolo del reddito si determina applicando il “principio di cassa”, e questo costituisce un’importante novità per i redditi d’impresa in quanto comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali, possibilità molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell’attività produttiva.

I contributi previdenziali si possono dedurre per intero dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

I contribuenti minimi sono inoltre esonerati:

- dall’applicazione degli studi di settore;

- dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri (le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’IVA e l’imposta sugli acquisti non può essere detratta, trasformandosi così in un costo deducibile dal reddito);

- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dall’invio degli elenchi clienti e fornitori.

Gli unici obblighi che continueranno a rimanere in uso saranno quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi, e alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti.

COME SI APPLICA

In presenza di determinati requisiti il regime dei contribuenti minimi si applica automaticamente, in quanto rappresenta il regime naturale, sia per i contribuenti che iniziano una nuova attività sia per quelli già in esercizio.

I contribuenti che iniziano un’impresa o un’arte e professione e presumono di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione del nuovo regime, possono, dal 1° gennaio 2008, iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime. In tal caso nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9), devono barrare l’apposita casella nel quadro B.

REGIMI FISCALI ELIMINATI E REGIMI AGEVOLATI IN VIGORE

Con l’introduzione del nuovo regime fiscale per i contribuenti minimi sono stati eliminati i seguenti regimi agevolati:

- Contribuenti minimi in franchigia ex art. 32 bis, D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633;

- Attività marginali ex art. 14, legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- Super-semplificato ex art. 3, commi da 165 a 170, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Dal 1° gennaio 2008, pertanto, sono in vigore i seguenti regimi contabili semplificati e agevolati:

  • contribuenti minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 24 dicembre 2007, n. 244);
  • nuove iniziative produttive (articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Restano, comunque, sempre validi i seguenti regimi:

  • ordinario;
  • semplificato (applicabile in caso di ricavi, relativi all’anno precedente, non superiori a 309.874,14 euro per le attività di prestazione di servizi e a 516.456,90 euro per le altre attività).

REQUISITI PER ESSERE CONTRIBUENTI MINIMI

Per contribuenti minimi si intendono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro.

I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli 57 e 85 (per le imprese) e 54 (per i professionisti) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

I contribuenti che hanno già un’attività in essere, possono avvalersi del regime in esame se sono state rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

  • nell'anno solare precedente a quello di entrata nel regime non hanno effettuato cessioni all’esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino e operazioni non soggette a IVA in virtù di trattati ed accordi internazionali non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ad eccezione delle spese per prestazioni di natura occasionale non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro; si può, invece, accedere al regime dei minimi quando all’associato non siano stati distribuiti utili in quanto l’esercizio si è chiuso con una perdita;
  • nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime non aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

I contribuenti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il regime agevolato se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno.

BENI STRUMENTALI POSSEDUTI NEL TRIENNIO

Una delle principali condizioni per poter accedere al regime dei minimi è che il contribuente nel triennio precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali per un

ammontare superiore a 15.000 euro.

Il valore degli acquisti di beni strumentali è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi all’acquisto dei beni mobili e immobili, effettuato anche presso soggetti non titolari di partita IVA. Non rileva il corrispettivo derivante dall’eventuale successiva cessione del bene strumentale.

Inoltre, il limite di 15.000 euro va riferito all’intero triennio precedente e non va ragguagliato ad anno.

All’importo di 15.000 euro occorre far riferimento, pertanto, anche nell’eventualità che l’attività sia iniziata da meno di tre anni.

Ai fini della verifica delle predette condizioni si precisa che:

  • per i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si considera il 50% dei relativi corrispettivi;
  • i beni strumentali ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) rilevano, ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro), in misura pari al 50% dei relativi corrispettivi, al netto dell’IVA;
  • rilevano anche i canoni di locazione (compresi quelli pagati per l’affitto dell’immobile in cui si svolge l’attività) e di noleggio corrisposti; mentre non rilevano i beni posseduti in comodato d’uso gratuito;
  • in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto di leasing, concorre l’importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente;
  • ai fini della determinazione del limite dei 15.000 euro, non devono essere presi in considerazione taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • nel limite dei 15mila euro di beni strumentali nel triennio precedente, va considerato il corrispettivo complessivamente pagato, anche nel caso in cui, per l’acquisizione del bene, si sia beneficiato di un contributo a fondo perduto in conto impianti;
  • il triennio precedente a cui far riferimento è quello solare, a prescindere dall'effettiva operatività del soggetto; pertanto, un'impresa che ha aperto partita IVA nel 2005 ma ha avviato l'attività solo l'anno successivo, volendo accedere al regime semplificato nel 2008, dovrà conteggiare nel limite dei 15mila euro i beni strumentali acquistati nel triennio 2005-2007, compresi quindi quelli del 2005, anno in cui risultava ancora inattiva;
  • al fine della verifica dei requisiti di accesso al regime dei minimi, i contribuenti che si avvalgono di strutture polifunzionali devono distinguere, secondo criteri oggettivi, i costi sostenuti per acquisire la disponibilità di beni strumentali, da quelli sostenuti per godere di servizi connessi allo svolgimento dell’attività. Il criterio oggettivo determinante è la qualificazione delle prestazioni effettuata dalle parti in sede contrattuale; in particolare, qualora fosse pattuito un corrispettivo unico al fine della verifica del requisito relativo ai beni strumentali, occorre considerare l’intero costo sostenuto nel triennio precedente. Diversamente rileva il solo costo sostenuto a titolo di locazione o di noleggio qualora dal contratto sia possibile una sua distinta quantificazione;
  • nel caso in cui più professionisti si dividano un unico appartamento, ma il contratto di locazione e quelli relativi alle utenze siano stipulati da uno solo di essi, il quale riaddebita detti costi agli altri professionisti, al fine di verificare il rispetto del requisito dei beni strumentali, occorre far riferimento al costo che risulta effettivamente sostenuto da ciascun contribuente. Dunque, per il professionista che risulta intestatario del contratto di locazione rileva il canone corrisposto al locatore al netto del canone riaddebitato ai professionisti subconduttori. Per i subconduttori, rileva la quota corrisposta al sublocatore a titolo di riaddebito dei costi;
  • nell’ipotesi di donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività in regime di continuità dei valori fiscali, il donatario continua a svolgere senza soluzione di continuità la stessa attività del donante. Pertanto, ai fini della verifica delle condizioni di accesso al regime, rilevano gli acquisti di beni strumentali effettuati dal donante nel triennio precedente a quello di entrata nel regime da parte del donatario.

CONTRIBUENTI CHE NON POSSONO FRUIRE DEL REGIME DEI MINIMI

In linea generale, sono esclusi dal regime i contribuenti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA ovvero:.

  • Agricoltura e attività connesse e pesca ex artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972;
  • Vendita sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica e rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta ex art. 74, primo comma del D.P.R. n. 633/1972;
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 ex art. 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/1972;
  • Agenzie di viaggi e turismo ex art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972;
  • Agriturismo ex art. 5, comma 2, della legge 413/1991;
  • Vendite a domicilio ex art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973;
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione ex art. 36 del D.L. n. 41/1995;
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione ex art. 40-bis del D.L. n. 41/1995.

Sono, inoltre, esclusi coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi.

Va, infine, ricordato che non rientrano tra i contribuenti minimi coloro che, pur esercitando attività d’impresa o artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a società di persone, ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l’esercizio della professione, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Il riferimento alla contestualità per la verifica della causa ostativa impedisce di accedere al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime. Pertanto, è possibile accedere al regime solo nelle ipotesi in cui la partecipazione sia stata ceduta prima del 31 dicembre 2007.

IMPRENDITORI AGRICOLI

Solo i produttori agricoli, qualora esercitino l’attività nei limiti dell’articolo 32 del D.P.R. n. 917/1986, ancorché assoggettati ai fini IVA al regime speciale di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972, possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con riguardo alle altre attività di impresa arti e professioni eventualmente svolte.

Se invece all’attività agricola, produttiva di reddito d’impresa, si applica il regime ordinario dell’IVA, il contribuente in presenza dei requisiti dovrà applicare (salvo opzione) il regime dei contribuenti minimi sia all’attività agricola che per le ulteriori attività d’impresa arte o professione eventualmente esercitate.

Tuttavia il contribuente può scegliere di non applicare il regime dei minimi e, quindi, di determinare il reddito seguendo le disposizioni del TUIR ed in particolare di applicare le specifiche regole dettate dall’articolo 56, comma 5, e 56-bis. In tal caso, la scelta per l’applicazione delle regole del testo unico, con la conseguente esclusione dal regime dei minimi, varrà anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione esercitate. Anche l’attività di agriturismo può rientrare nel regime dei minimi nel caso in cui il contribuente opti per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.

AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

I contribuenti che applicano il regime dei contribuenti minimi usufruiscono, sostanzialmente, delle seguenti agevolazioni:

  • esonero dalla maggior parte degli obblighi contabili e dichiarativi;
  • applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito determinato secondo apposite regole, che sostituisce sia l’IRPEF e le relative addizionali che l’IRAP;
  • esonero dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni e comunicazioni.

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi, nonché dai vari obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (come, ad esempio, registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione elenchi clienti e fornitori, eccetera). Gli unici adempimenti che resta obbligatorio assolvere sono:

  • numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi; sulle fatture emesse si dovrà annotare che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”;
  • integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l’inversione contabile, c.d. reverse charge;
  • versare l’imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l’inversione contabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
  • presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat.

I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.

La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.

Nel caso in cui, in sede di prima applicazione, il contribuente ha emesso fattura con addebito dell’imposta al cessionario o committente, se intende applicare il nuovo regime può effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta. In particolare, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA) per correggere gli errori commessi con la fattura ed il cessionario o committente, che abbia registrato la fattura, è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Pertanto, il comportamento può essere considerato inequivocabilmente espressivo dell’opzione per il regime ordinario, solo se unitamente all’emissione della fattura con addebito dell’imposta il contribuente abbia, altresì, esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo.

Riguardo agli scontrini, l’utilizzo di misuratori fiscali che consentono l’indicazione su di essi della sola aliquota, riferita ai singoli beni e servizi, non va considerata come volontà del contribuente di applicare l’imposta sul valore aggiunto, il cui ammontare, comunque, non è riportato sugli scontrini stessi.

Inoltre, va ricordato che l’indetraibilità soggettiva assoluta dell’imposta corrisposta sugli acquisti fa sì che nei casi in cui questi contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono la qualità di debitori d’imposta nei confronti dell’Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica l’inversione contabile, c.d. reverse charge), essi sono obbligati ad integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l’imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta obbligatorio, per gli esercenti arti e professioni, essere titolari di un conto corrente bancario o postale nel quale far confluire le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dal quale devono essere prelevate le somme occorrenti per il pagamento delle spese

STUDI DI SETTORE E PARAMETRI

I contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri. Gli stessi sono, pertanto, esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri.

LE REGOLE PER DETERMINARE IL REDDITO

Per i contribuenti che rientrano nel regime agevolato, il reddito di impresa o di lavoro autonomo, su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20%, è determinato applicando regole specifiche.

In particolare, è previsto che l’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.

Tale principio, che si applica generalmente per la determinazione dei redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, eccezionalmente, per i contribuenti minimi, trova applicazione anche nella determinazione del loro reddito d’impresa.

Sulla base del principio di cassa, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, ancorché la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta.

In linea generale, occorre tener conto di tutti i componenti positivi e negativi che assumono rilevanza

nella determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo; pertanto concorrono alla formazione del reddito:

- le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’esercizio dell’impresa e dell’arte o professione;

- le sopravvenienze attive e quelle passive.

Per alcuni componenti di reddito, tra cui le rimanenze e i beni strumentali e a uso promiscuo, sono previste alcune regole particolari illustrate più avanti.

RIMANENZE

Non assume alcuna rilevanza sotto il profilo fiscale l’eventuale valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso di applicazione del regime, in quanto il costo sostenuto per l’acquisto delle stesse deve essere comunque imputato al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento.

Per quanto riguarda, invece, le rimanenze finali dell’esercizio precedente all’ingresso nel regime dei minimi le stesse assumono rilevanza a decremento dei componenti positivi prodotti nel corso di applicazione del regime.

Più precisamente, è previsto che i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime agevolato.

In altri termini, dette rimanenze finali costituiscono un componente negativo, che concorre nella determinazione del reddito del primo periodo di imposta in cui ha effetto l’opzione, fino a concorrenza dei componenti positivi incassati. L’eventuale eccedenza diventa rilevante nei periodi di imposta successivi con le stesse regole.

BENI STRUMENTALI

Proprio in applicazione del principio di cassa, anche il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento e la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale, acquistato nel periodo di vigenza del regime, sarà pari all’intero corrispettivo di cessione.

Detta plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo.

In caso di cessione di beni strumentali, acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime, invece, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.

Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo.

Tenendo conto della particolarità del regime dei minimi che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito, non trovano applicazione le norme del TUIR che prevedono una specifica limitazione nella deducibilità dei costi.

BENI A USO PROMISCUO

Le spese relative a beni ad uso promiscuo e, quindi, parzialmente inerenti, rilevano nella misura del 50% dell’importo corrisposto, al lordo dell’IVA. Per i contribuenti minimi si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia.

SPESE PER OMAGGI, VITTO E ALLOGGIO

Le spese per omaggi, vitto e alloggio possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato sempreché la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.

La deducibilità dei costi e delle spese sostenute ai fini della determinazione del reddito dei contribuenti minimi, infatti, è comunque subordinata alla circostanza che gli stessi siano inerenti all’attività esercitata.

Ad esempio, le spese di albergo e ristorante possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato, sempreché siano strettamente inerenti all’esercizio dell’attività.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Sono deducibili dal reddito di impresa o arte e professione, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti dal titolare dell’impresa familiare per conto dei propri collaboratori, sempreché gli stessi risultino fiscalmente a carico del titolare.

La deducibilità di tali contributi spetta anche con riferimento a quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare che non risultino fiscalmente a carico, a condizione che il titolare dell’impresa non abbia esercitato la rivalsa sui propri collaboratori.

L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività è deducibile dal reddito complessivo del contribuente.

COMPONENTI DI REDDITO RIFERITI A ESERCIZI PRECEDENTI

I componenti positivi e negativi di reddito, riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, “…partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5000 euro. (…) In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito”. In particolare, qualora il risultato della somma algebrica tra l’importo complessivo delle quote residue delle componenti attive e l’importo complessivo delle quote residue delle componenti negative esprima un valore positivo superiore a 5.000 euro (ad esempio +7000 euro), solo l’eccedenza rispetto ad euro 5.000 deve concorrere alla formazione del reddito; diversamente, qualora il risultato della somma algebrica tra l’importo complessivo delle quote residue delle componenti attive e l’importo complessivo delle quote residue delle componenti negative esprima un valore negativo superiore a 5000 euro (ad esempio – 7000 euro) lo stesso va dedotto integralmente. In altre parole, in caso di importo negativo, l’intero ammontare risultante dalla somma algebrica deve essere indicato tra i componenti negativi.

IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20 PER CENTO

Il reddito va assoggettato a imposta sostitutiva del 20%. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali e l’IRAP che, pertanto, non sono dovute.

Il predetto reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

Tuttavia, il reddito dell’attività soggetta al regime dei contribuenti minimi diventa rilevante, in aggiunta al reddito complessivo, sia ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, che ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il reddito soggetto all’imposta sostitutiva non deve essere considerato, invece, nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle altre detrazioni (di cui all’articolo 13 del TUIR).

IMPRESE FAMILIARI

Nel caso di imprese familiari l’imposta è dovuta dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori.

Pertanto, per evitare una doppia tassazione dello stesso reddito, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili a tale reddito.

RITENUTE

I contribuenti minimi restano soggetti all’applicazione delle ritenute previste dal D.P.R. n. 600 del 1973 (compresa quella del 4% dovuta dal condominio sui corrispettivi) che si considerano effettuate a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva.

L’eccedenza può essere, alternativamente:

- utilizzata in compensazione con altre imposte e contributi;

- chiesta a rimborso mediante indicazione nel quadro RX del modello Unico.

CREDITI D’IMPOSTA

Eventuali crediti d’imposta spettanti ai contribuenti minimi possono essere scomputati dall’imposta sostitutiva dovuta con le ordinarie modalità.

Pertanto, se previsto dalla norma che disciplina lo specifico credito d’imposta, può essere utilizzato anche l’istituto della compensazione.

QUANDO NON SI APPLICA IL REGIME

Il regime dei minimi può essere disapplicato con due differenti modalità:

- per opzione

- per legge.

DISAPPLICAZIONE PER OPZIONE

Il contribuente può fuoriuscire dal regime semplificato dei minimi, scegliendo di determinare le imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari.

L’opzione può avvenire tramite “comportamento concludente”, addebitando ad esempio l’imposta sul valore aggiunto ai propri cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta. I contribuenti che optano per il regime ordinario devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.

L’opzione per il regime ordinario deve poi essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta.

L’opzione resta valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti ed i presupposti.

DISAPPLICAZIONE PER LEGGE

Il contribuente non rientra più automaticamente nel regime dei minimi quando viene meno anche una sola delle condizioni di applicazione dello stesso (ad esempio, il contribuente consegue compensi o ricavi superiori a 30.000 euro).

Nel caso in cui i ricavi o compensi superino di oltre il 50% il limite di 30.000 euro (quindi 45.000 euro), poiché il regime cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui avviene il superamento, il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili, scorporare l’IVA e procedere al versamento secondo le regole ordinarie.

Più precisamente, il contribuente che esce dal regime dei minimi:

1) deve istituire i registri IVA entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui è stato superato il predetto limite;

2) per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente, deve adempiere agli obblighi ordinariamente previsti. Pertanto, il contribuente deve effettuare la liquidazione periodica dell’imposta relativa al periodo (mese o trimestre) ancora in corso al momento del superamento del limite dei ricavi e quelle dei periodi successivi, versando la relativa imposta nei termini ordinari;

3) deve presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti, versando l’imposta a saldo entro il termine ordinariamente previsto;

4) deve annotare nei registri IVA i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e l’ammontare degli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale. I dati relativi alle predette operazioni, attive e passive, devono essere riepilogati sia nella comunicazione dati che nella dichiarazione annuale ai fini dell’IVA.

L’imposta relativa a tali cessioni e prestazioni, determinata mediate scorporo dal corrispettivo indicato in fattura, al netto della detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, deve essere computata ai fini della determinazione dell’imposta da versare a saldo, nei termini ordinari.

Il contribuente, quindi, non è tenuto ad effettuare le liquidazioni dei periodi (mesi o trimestri) precedenti a quello nel corso del quale ha superato il limite di ricavi previsto dalla norma, ma deve tenere conto dell’imposta, a debito o a credito, derivante dalle operazioni assoggettate al regime dei minimi solo in sede di determinazione dell’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Il superamento del limite dei ricavi o compensi oltre la soglia del 50% implica, inoltre, l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni; ciò significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime ordinario per il periodo d’imposta in cui avviene il auperamento e per i tre successivi.

Si ricorda, infine, che al momento della fuoriuscita dal regime dei minimi e del ritorno al regime ordinario, le rimanenze di merci per le quali il costo è stato sostenuto e quindi dedotto nel corso dell’applicazione delle regole del regime, non devono assumere rilevanza come esistenze iniziali, in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal TUIR.

Diversamente qualora, con riferimento alle merci in rimanenza, non è stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal TUIR.

Saluti

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