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CONFERIMENTO IN NATURA CAPITALE SOCIALE ART 2343 E 2465


etrusco

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Vi pongo un quesito a cui spero possa rispondermi. Ho fatto epriziare un software da un consulente del tribunale che ha fatto una perizia giurata. Intendo portare questo software come apporto nel capitale sociale di una srl già costituita.

Per fare il software ho speso tempo e soldi. Il software è stato periziato al valore di costo per 100.000 euro.

Ho 2 commercialisti che hanno pareri diversi. Uno mi dice che trattandosi di un software se faccio l'apporto, sul valore periziato (ottenendo in cambio quote) ci devo pagare le tasse, l'altro invece mi dice che trattandosi di un "prodotto", le tasse non sono dovute perchè altrimenti il fisco guadagnerebbe più volte sullo stesso. ( da me per l'apporto e poi dalla società per i profitti).

Qualcuno mi sa dare un parere??

Sappiamo che se apportiamo immobili, auto e merce questo problema non esiste.

Non si tratta di un brevetto, ma di un software. Inoltre materialmente otterrei quote della mia società che avrebbe un capitale sociale maggiore passando da 10.000 a 100.000.

A livello individuale, io che apporterei il software devo aspettarmi che l'ufficio imposte mi chieda le tasse su questi 100.000 euro?

Grazie

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Guest riccardo

HO DIMENTICATO DI DIRE CHE in questo momento io sono amministratore della società in cui vorrei fare

il conferimento. In sintesi, da privato ho acquisito una parte del software pagandolopersonalmente, poi ci ho lavorato personalmente. Io sono socio dell'azienda srl in cui vorrei fare il conferimento. (siamo 3 azionisti). Ho chiamato un perito per avere una perizia giurata tecnica, che ha regolarmente redatto. E' solo, che dovrei

sapere se in caso di un controllo dell'ufficio imposte, apportando un valore pari a 100.000 euro ( perizia giurata) come persona fisica che ha fatto questo apporto, rischio di vedermi applicare le imposte.

Grazie

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Salve,

secondo l'art. 53 del Tuir sono redditi di lavoro autonomo i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.

Pertanto essendo il conferimento realizzo è da assoggettare a tassazione secondo l'art. 54 del TUIR.

Di conseguenda, il reddito imponibile sarà pari al valore nominale delle quote assegnate al socio ridotto, a titolo forfetario, del 25%.

Infite, la società è anche tenuta ad applicare la ritenuta d'acconto pari al 20% sul 75% del corrispettivo che sarà a carico del socio conferente.

Saluti

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