ilcommercialistaonline Posted November 26, 2014 Share Posted November 26, 2014 Il nuovo regime sostituirà dal 2015 quelli agevolati attualmente in vigore: minimi e nuove iniziative produttive. Chi usufruirà del regime calcolerà il reddito secondo un metodo forfetario e pagherà un'imposta sostitutiva del 15%. Il regime diventerà quello "naturale" per tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Resterà comunque la possibilità di applicare le disposizioni ordinarie con espressa opzione. I regimi delle nuove iniziative produttive e quello dei minimi saranno abrogati. E' prevista un'eccezione per i contribuenti che al 31.12.2014 sono nel regime dei minimi: essi possono continuare ad applicarlo (anche se legalmente soppresso) fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età. Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che nell'anno solare precedente abbiano: conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta. Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, conta il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici; sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR; sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro (i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione, e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20.000 € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l'attività esercitata). Ai fini di tale limite non vanno considerati: i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati; i beni di costo unitario non superiore a € 516,46. Casi di esclusioneIl regime non può essere adottato dai soggetti: che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc...); non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito; che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE; che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti. Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime). Le semplificazioni I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni: per quanto riguarda l'Iva sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito): inoltre sono esonerati dall'obbligo: della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi; della registrazione degli acquisti; della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali; della dichiarazione e comunicazione annuale IVA; della comunicazione del c.d. spesometro; della comunicazione black list; della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute; sono invece obbligati: a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali; a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con l'eventuale indicazione della norma; a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie; a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge. per quanto riguarda le imposte sui redditi: sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati; sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; per quanto riguarda l'IRAP, essi sono esclusi da tale imposta; per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri); non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura; non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta. per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d'imposta, essi: Calcolo del reddito Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (vedi tabella riportata in calce all'articolo), senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi. Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile. Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef. Fonte:"fisco e tasse" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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